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Carlo Ruta. La Carta del diritto alla Storia e dei diritti della Storia 2 gennaio 2022

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Carta transnazionale del diritto alla storia e dei diritti della storia

I firmatari della Carta affermano che:

1. la storia costituisce l’orizzonte temporale entro cui si svolge la vita sociale degli esseri umani, materiale e culturale. La conoscenza storica, al cospetto delle complessità del mondo attuale, assume perciò un rilievo fondamentale nei percorsi delle comunità, nel comporsi del senso comune e dei processi ideativi, nella formazione dell’immagine del mondo, nell’elaborazione dei modelli di vita, sociali e individuali, e nel contatto con le cose;

2. la conoscenza storica non aiuta a predire in modo deterministico quel che avverrà, ma proprio perché compresa costituzionalmente nel succedersi e nel concatenarsi dei fatti umani costituisce una risorsa istruttiva e, soprattutto, orientativa;

3. l’accesso alla storia, per tutto ciò, non può essere un privilegio di pochi. In tutte le sue declinazioni e correlazioni disciplinari, la conoscenza storica costituisce un diritto fondamentale e inalienabile di ogni essere umano, un bene comune a tutti disponibile senza distinzione di ceto, di genere, di etnia e di status intellettuale;

4. I governi dei Paesi hanno l’onere di tutelare, attraverso le proprie articolazioni, il diritto alla conoscenza storica in tutte le sue forme. Hanno l’onere di rimuovere quindi gli ostacoli che ne impediscono o ne rendono difficoltosa la fruizione, attraverso un impiego organico e flessibile di risorse: materiali, intellettuali, didattiche, scientifiche e tecnologiche, in una prospettiva aperta, dialogante e di lunga durata;

5. Nel contesto degli ordinamenti costituzionali e in conformità con la Dichiarazione universale dei diritti umani adottata dall’ONU e con le deliberazioni di altri organismi sovranazionali operanti sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti civili, va garantito il libero esercizio della ricerca storica e delle altre discipline umane e sociali, senza condizionamenti indebiti e limitazioni mortificanti. È inoltre essenziale che questo diritto trovi completamento in un quadro di comunicazione e di condizioni che rendano gli esiti delle ricerche trasmissibili e fruibili socialmente;

6. Gli organismi sovranazionali che esercitano alte funzioni di garanzia e di controllo in materia di diritti umani e di salvaguardia delle risorse culturali hanno l’onere di esercitare la loro autorità istituzionale e le loro facoltà deliberative in difesa del diritto alla storia e dei diritti della storia, attraverso risoluzioni specifiche, protocolli aggiuntivi, supporti organizzativi e interventi diretti nei casi in cui tali diritti vengano violati;

7. La storia costituisce un bene comune e una risorsa fondamentale anche per le generazioni future, i cui diritti, per gli effetti lunghi che possono derivare dagli atti compiuti in questo snodo epocale, è opportuno che siano riconosciuti, nel quadro ancora delle facoltà deliberative e delle responsabilità che ricadono sugli organi di governo nazionali e sugli organismi sovranazionali. Necessitano allora interventi con visione strategica, per preservare la conoscenza storica laddove questa tenda a rarefarsi o addirittura a desertificarsi, come avviene oggi a vari livelli: dagli scenari di crisi civile e bellica, che arrivano a determinare azzeramenti di facies e delle stratificazioni epocali, agli ambiti della comunicazione telematica, in cui si registrano fenomeni interruttivi importanti, con quantità immense di dati che si perdono, soprattutto a causa dei repentini mutamenti tecnologici e per il dilagare degli illeciti digitali;

8. La conoscenza storica, come ogni altra forma di sapere, si esprime attraverso l’uso della lingua, scritta e parlata, e di una pluralità di mezzi espressivi e supporti, come la produzione di immagini, fisse e in movimento, la sonorità, la gestualità, la dimensione tattile e i sistemi digitali e telematici. A questo insieme complesso e mobile di linguaggi e sistemi, in cui nessun elemento esclude l’altro, va riconosciuta la dignità di risorsa nodale dell’umanità, disponibile, trasmissibile e arricchente;

9. La comunicazione telematica, che dagli ultimi decenni del Novecento ha conosciuto progressi esponenziali, costituisce ormai per la storia e per gli altri saperi umani e sociali una risorsa essenziale ai fini della formazione scientifica, della ricerca e della fruizione pubblica delle conoscenze. Anche dalla prospettiva del diritto alla storia e dei diritti della storia si avverte perciò la necessità di interventi organici, nelle sedi nazionali e sovranazionali, che contrastino i vuoti normativi, attraverso l’emanazione di leggi di alto profilo giuridico, aperte e rispettose delle libertà fondamentali, dei diritti civili e della dignità umana.

10. I firmatari della Carta fanno appello ai governi degli Stati e agli organismi sovranazionali preposti alla tutela dei diritti umani e alla salvaguardia delle risorse culturali, perché assumano impegni decisivi nelle direzioni indicate.

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